Istituzione dell’Autorità per i servizi pubblici locali

Proposta di legge d’iniziativa del deputato Fabio Garagnani

ONOREVOLI COLLEGHI! – Con sempre maggior frequenza negli ultimi anni – anche per effetto della semplificazione dell’apparato amministrativo pubblico e della riduzione dei conseguenti oneri finanziari, avviata con le misure legislative adottate dall’attuale e dai precedenti Governi per porre un argine al dilagare dell’apparato degli enti locali e alle forme di clientelismo cui può dar luogo la loro gestione – molti comuni hanno esternalizzato determinati servizi di loro competenza, affidandoli a società miste pubblico-private, nella prospettiva di una migliore redditività dei medesimi servizi e di un conseguente vantaggio per i cittadini utenti.
La realtà delle cose, almeno per quanto riguarda alcune regioni, fra cui l’Emilia-Romagna, è tuttavia diversa e radicalmente contrastante rispetto alle motivazioni addotte per l’istituzione di questi “nuovi enti”.
Prendendo spunto dalla situazione che il proponente della presente iniziativa legislativa ha rilevato nella provincia di Bologna e in altre realtà dell’Emilia-Romagna, si ritiene opportuno un intervento normativo che, senza ledere l’autonomia e le prerogative dei comuni, definite dalla legge dello Stato sulla base delle norme costituzionali, tuteli però i cittadini, utenti di determinati servizi, da possibili danni e arbitrii, consistenti specialmente in disservizi o aumenti ingiustificati di tariffe in favore delle società incaricate della gestione e dell’erogazione dei servizi medesimi.
La possibilità di acquisire impropri vantaggi è peraltro agevolata dalla mancanza di strumenti istituzionali idonei a garantire un controllo imparziale sulle finalità e sull’operato di queste società, sulla congruità delle tariffe praticate rispetto alla qualità delle prestazioni offerte sul territorio, alla compatibilità delle indennità erogate ai componenti degli organi sociali con il ruolo effettivamente svolto e con l’apporto prestato da soggetti che, in molti casi, devono la loro nomina più ad appartenenze politiche che al possesso di reali competenze nel settore di attività dell’impresa.
A mero titolo di esempio, si fa riferimento alla situazione descritta nell’interrogazione a risposta scritta n. 4-15764, presentata nella seduta del 18 aprile 2012, relativa ad abnormi incrementi tariffari intervenuti nei comuni di San Giovanni in Persiceto, Anzola dell’Emilia, Sant’Agata Bolognese e Calderara di Reno, a seguito dell’affidamento dei servizi cimiteriali a una società privata di gestione. D’altronde, da un’indagine condotta su trentacinque comuni della medesima provincia emergono fondate ragioni di dubbio circa le modalità di affidamento dei servizi e i criteri di scelta dei soggetti affidatari, che sfuggono sovente ad ogni possibilità di controllo dei consigli comunali, oggi ridotti a meri organi di ratifica di decisioni prese in altre sedi.
Ora, di fronte ad eventuali arbitrii e abusi, il cittadino o il consigliere comunale possono ricorrere – a loro rischio e spese – soltanto alla magistratura ordinaria o amministrativa, tranne il nel caso (si spera eccezionale) che la natura dell’irregolarità ravvisata non sia tale da giustificare l’intervento della magistratura contabile o, addirittura, del giudice penale.
Per apprestare uno strumento ulteriore e preventivo di tutela della legalità e dell’interesse generale, con la presente proposta di legge si propone l’istituzione di un’autorità amministrativa indipendente di regolazione e di controllo per i servizi pubblici locali gestiti direttamente o mediante affidamento da parte degli enti locali. In particolare, è previsto che essa abbia competenza sui seguenti servizi pubblici esercitati in ambito comunale o provinciale:
a) servizi di trasporto pubblico locale;
b) servizi locali relativi alla viabilità e ai parcheggi;
c) servizi di trasporto e mensa scolastica;
d) servizi di pubbliche affissioni;
e) servizi di ritiro e smaltimento dei rifiuti, di cui agli articolo 197 e 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
f) servizi di controllo in materia di impianti termici e di rendimento energetico degli edifici, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni;
g) servizi funerari e cimiteriali;
h) altre categorie di servizi pubblici locali individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
Dalla molteplicità degli ambiti attribuiti alla sua competenza discende l’opportunità di articolare l’Autorità in due collegi, operanti distintamente su predeterminate materie, salvi i casi in cui la decisione sia deferita all’Autorità nel suo plenum.
L’Autorità avrà il compito di disciplinare e verificare la qualità delle prestazioni rese rispetto alle esigenze dei cittadini e la congruità del contributo richiesto ai medesimi per il servizio prestato. È prevista per gli stessi utenti e per i componenti dei consiglio comunali e provinciali la possibilità di inoltrare motivate segnalazioni all’Autorità.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione e competenze dell’Autorità per i servizi pubblici locali.

1. È istituita l’Autorità per i servizi pubblici locali, competente per la regolazione e il controllo sui seguenti servizi pubblici esercitati in ambito comunale o provinciale:

a) servizi di trasporto pubblico locale;
b) servizi locali relativi alla viabilità e ai parcheggi;
c) servizi di trasporto e mensa scolastica;
d) servizi di pubbliche affissioni;
e) servizi di ritiro e smaltimento dei rifiuti;
f) servizi di controllo in materia di impianti termici e di rendimento energetico degli edifici, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni;
g) servizi funerari e cimiteriali.

2. L’Autorità è articolata in due collegi aventi rispettivamente competenza:
a per i servizi di cui alle lettere a) e b) del comma 1;
b) per i servizi di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1.

3. In aggiunta ai servizi indicati nel comma 1, le funzioni di regolazione e di controllo possono essere estese ad altre categorie di servizi pubblici locali individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Il decreto determina a quale dei due collegi indicati nel comma 2 è assegnata la competenza per le nuove categorie di servizi.

4. Restano fermi, per i rispettivi settori di competenza, i poteri e le funzioni delle Autorità per l’energia elettrica e il gas, di cui all’articolo 3 della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, compresi i compiti in materia di regolazione e al controllo dei servizi idrici, trasferite ai sensi dell’articolo 21, comma 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

5. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato esercita i poteri e le funzioni di propria competenza nei riguardi dei soggetti gestori dei servizi pubblici locali di cui ai commi 1 e 3 sentito il parere dell’Autorità per i servizi pubblici locali. Si applica l’articolo 2, comma 34, della legge 14 novembre 1995, n. 481. L’Autorità per i servizi pubblici locali può inviare segnalazioni all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Art. 2.
(Organizzazione dell’Autorità per i servizi pubblici locali).

1. L’Autorità per i servizi pubblici locali è composta da un Presidente e da sei componenti. A ciascuno dei due collegi di cui all’articolo 1, comma 2, sono assegnati tre componenti. L’assegnazione è disposta con l’atto di nomina, in ragione della competenza e dell’esperienza del soggetto nominato. Il Presidente è membro di entrambi i collegi e li presiede; in sua assenza, ciascun collegio è presieduto dal componente più anziano per nomina e, in caso di parità, più anziano per età, che esercita la funzione di vicepresidente.

2. Ciascun collegio delibera a maggioranza, con la presenza di almeno tre componenti, compreso il Presidente. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

3. Il Presidente rappresenta l’Autorità. Egli sovrintende all’organizzazione e al funzionamento degli uffici amministrativi e coordina le attività dei collegi. Il Presidente esercita le funzioni di cui al secondo periodo sentito il parere dei vicepresidenti dei due collegi.

4. Spettano all’Autorità, a collegi riuniti, le deliberazioni sui regolamenti di cui all’articolo 2, commi 23 e 28, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e sugli altri atti regolamentari generali relativi all’organizzazione e al funzionamento dell’Autorità medesima, nonché quelle sulla nomina e sulla revoca del direttore generale. Per iniziativa del Presidente o su richiesta di due membri del competente collegio, la decisione di singoli affari può essere deferita all’Autorità a collegi riuniti.

5. Il numero dei dipendenti di ruolo dell’Autorità non può essere superiore a cinquanta unità, compreso il direttore generale. Il numero dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato, degli esperti e dei collaboratori esterni assunti dall’Autorità ai sensi dell’articolo 2, comma 30, della legge 14 novembre 1995, n. 481, non può essere complessivamente superiore a dieci unità.

6. All’onere derivante dall’istituzione dell’Autorità, valutato in euro 20 milioni per l’anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2013 e 2014, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. A decorrere dall’anno 2014, alle spese per il funzionamento dell’Autorità si provvede mediante un contributo obbligatorio a carico dei soggetti pubblici e privati esercenti dei servizi di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 1, in misura non superiore all’1 per mille dei ricavi dell’ultimo esercizio. Il contributo è determinato per ogni anno con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre dell’anno precedente, sulla base di proposte motivate formulate dall’Autorità entro il 31 luglio.

Art. 3.
(Funzioni dell’Autorità per i servizi pubblici locali).

1. L’Autorità per i servizi pubblici locali esercita le funzioni di regolazione e di controllo sui servizi indicati nell’articolo 1, gestiti dagli enti locali sia direttamente, sia mediante aziende o società a loro totale o parziale partecipazione, sia mediante affidamento a soggetti terzi. L’Autorità determina i valori e i parametri tariffari e i livelli minimi che devono essere garantiti per ciascun servizio. Essa controlla la qualità delle prestazioni, la parità nell’accesso da parte degli utenti, salve le agevolazioni previste in favore di anziani, disabili e indigenti, e la congruità delle tariffe praticate.

2. Le funzioni di cui al comma 1 del presente articolo sono esercitate nelle forme e con gli strumenti previsti dall’articolo 2, commi 12, 18 e 19, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni. Per l’esercizio delle funzioni di controllo, l’Autorità si avvale dei poteri previsti dall’articolo 2, comma 20, della citata legge n. 481 del 1995, e successive modificazioni.

3. A questo fine, gli enti locali e le imprese che gestiscono i servizi trasmettono all’Autorità gli atti regolamentari, gli atti di concessione e i contratti di servizio, nonché le carte dei servizi, adottati relativamente ai servizi indicati nell’articolo 1. L’Autorità può chiedere ogni altro atto e documento attinente alle medesime materie.

4. Gli utenti dei servizi indicati nell’articolo 1 possono presentare all’Autorità reclami, istanze e segnalazioni. I componenti dei consigli comunali e provinciali, limitatamente ai servizi di competenza dell’ente, possono presentare segnalazioni all’Autorità. L’Autorità comunica al presentatore, entro sessanta giorni dalla ricezione, l’esito del reclamo, istanza o segnalazione presentato. Qualora a seguito di esso l’Autorità instauri una procedura istruttoria, informa altresì il presentatore dei provvedimenti adottati al termine della medesima.

Art. 4.
(Rinvio).

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, all’Autorità per i servizi pubblici locali si applicano le disposizioni dell’articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni.